Comunità Energetiche Rinnovabili: requisiti

Tutto quello che c’è da sapere sulle Comunità Energetiche. 

La Comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d’esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La Comunità di energia rinnovabile deve poi essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d’esempio, l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale).

Lo Statuto o atto costitutivo della Comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali:

a. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

b. specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

c. specificare che la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);

d. specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

e. individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la Comunità di energia rinnovabile);

2. in caso di azionisti o membri che esercitano potere di controllo, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;

4. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);

5. aver dato mandato alla Comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. [www.GSE.it]

ISNOVA può aiutarvi a svolgere i passi necessari e le opportune verifiche per costituire la Vostra Comunità Energetica Rinnovabile.